In seguito alle modifiche al sistema whistleblowing apportate dal decreto legislativo n. 24/2023, per rendere i principi citati parte integrante di ogni attività aziendale, è sorta la necessità di estendere la conoscenza dei principi regolatori e il rispetto degli stessi ad ogni livello dell’ente, prevedendo, in caso di violazione, le corrette verifiche e, nei casi che lo richiedano, le sanzioni opportune.
Aderendo allo spirito del decreto citato, è di primaria importanza per F.lli Corradini S.r.l. che i principi anzidetti diventino una prerogativa di comportamento da parte di ogni membro dell’ente e non solo gli organi specificamente deputati a tal fine.
Pertanto, l’intenzione è quella di stimolare ogni soggetto che abbia notizia, in ragione del suo ruolo lavorativo, di violazioni di norme di legge, regolamenti, MOG 231, a segnalare tali notizie di violazione per diffondere i principi cui la società intende informare ogni sua attività.
Finalità dell’integrazione
La presente integrazione risponde alla finalità di disciplinare la procedura di segnalazione interna whistleblowing ex D. Lgs. 24/2023, in seguito alla introduzione della stessa da parte di F.lli Corradini S.r.l., indicando in modo compiuto ed esaustivo le modalità con cui sono tenuti ad operare i soggetti, indicati agli att. 3 e 4 dello stesso decreto, che intendano effettuare una segnalazione whistleblowing.
Oltre alla procedura da osservare da parte del soggetto segnalante, la presente procedura si occupa altresì di informare chiunque sulle modalità di gestione della segnalazione interna, sugli altri canali disponibili, sui comportamenti illegittimi e sanzionabili da parte dei segnalanti e su tutte le misure di protezione che F.lli Corradini S.r.l. riconosce e garantisce agli stessi, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza e al divieto di atti ritorsivi nei confronti del segnalante.
Normativa di riferimento
Le norme che regolano le segnalazioni whistleblowing sono prevalentemente contenute all’interno del d.lgs. n. 24/2023 del 10.03.2023, in attuazione della Direttiva dell’Unione europea n. 2019/1937, riguardante la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la Protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Le violazioni prese in considerazione dal d.lgs. 24/2023, in particolare, sono quegli atti od omissioni illeciti che rischiano di ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente.
Tale Decreto (art. 2, comma I, lett. q) rende obbligatorio l’inserimento di un canale interno di segnalazione per quegli enti che, nell’ultimo anno, hanno impiegato la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati. Oltre a questa condizione, sono destinatarie di tale obbligo anche quegli enti che operano in settori c.d. “sensibili”, nonché quelli che adottano al loro interno un Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001, come F.lli Corradini S.r.l
Definizioni
- «A.N.A.C.»: autorità nazionale anticorruzione.
- «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di lavoro (non solo un rapporto di lavoro “in senso stretto” ma considerando anche consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in F.lli Corradini S.r.l.) attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
- «Decreto Whistleblowing» (o semplicemente «Decreto»): D. Lgs. 24/2023
- «denuncia all’autorità»: denuncia effettuata alle Autorità Giudiziarie o Contabili (es. Corte dei Conti) ai sensi di quanto previsto dalla legge.
- «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo, e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata e gode delle stesse tutele del segnalante.
- «incaricati alla Gestione delle Segnalazioni»: si intende i soggetti incaricati di ricevere le Segnalazioni e di svolgere le attività di verifica e di gestione dei fatti segnalati.
- «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse F.lli Corradini S.r.l., nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- «piattaforma whistleblowing»: canale informatico interno predisposto dalla società per la gestione delle segnalazioni.
- «riscontro»: comunicazione al segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- «segnalante» (c.d. “whistleblower”): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
- «segnalazione»: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- «segnalazione anonima»: segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l’identità del segnalante;
- «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.
- «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.
- «segnalazione ordinaria»: la segnalazione effettuata senza dichiarare espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 o la segnalazione esclusa dal campo di applicazione definito dal D. Lgs. 24/2023 (come ad esempio le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro).
- «seguito»: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- «Società»: F.lli Corradini S.r.l.
- «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o di F.lli Corradini S.r.l. e che consistono negli illeciti identificati all’art. 2 del D. Lgs. 24/2023.
- «Whistleblowing»: segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o comunitarie di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, in grado di ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o di F.lli Corradini S.r.l.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione oggettivo delineato dal Decreto definisce le violazioni che possono divenire oggetto di una segnalazione whistleblowing, nei termini che seguono:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al Decreto 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 del TUF specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, par. 2, TFUE, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
Le violazioni citate possono essere oggetto di segnalazione soltanto se conosciute nell’ambito del contesto lavorativo. Inoltre, non possono essere oggetto di segnalazione:
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’Allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’Allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’Allegato al D. Lgs. 24/2023;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
A mero titolo di esempio, si indicano, tra le condotte che possono costituire oggetto di segnalazioni, le seguenti azioni od omissioni:
- Condotte corruttive o fraudolente;
- Condotte in violazione del Codice Etico, dei Codici di Comportamento, del CCNL di riferimento o di altre disposizioni sanzionabili disciplinarmente;
- Condotte suscettibili di arrecare un danno patrimoniale o un pregiudizio all’immagine a F.lli Corradini S.r.l.;
- Reati (ad es. il furto di materiale di proprietà dell’ente);
- Violazioni delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro;
- Condotte potenzialmente dannose per l’ente, come un’amministrazione inefficiente, lo spreco di beni e risorse, capaci di arrecare danni alla sicurezza o la salute dei dipendenti;
- Illeciti civili;
- Conflitti di interesse;
- Violazione della normativa interna.
Ogni segnalazione dev’essere effettuata solo se riscontrata in modo diretto, non basata dunque su voci correnti, e solo se il segnalante sia convinto della verità dei fatti segnalati. Le segnalazioni dovranno contenere:
- riferimenti precisi sui fatti e ogni informazione o prova a dimostrazione di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare gli autori delle condotte;
- generalità di altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali interessi privati.
Non sono legittime, e quindi non verranno prese in considerazione, segnalazioni che costituiscano un “abuso” dello strumento segnalato, in quanto opportunistiche, infondate o esclusivamente finalizzate a cagionare un danno al segnalato. Tali segnalazioni, inoltre, potranno esporre il segnalante alle sanzioni disciplinari che F.lli Corradini S.r.l. prevede. Qualora tali segnalazioni integrino gli estremi dei reati di calunnia e diffamazione, il segnalante potrà essere chiamato a risponderne in sede penale.
Ambito di applicazione soggettivo.
Secondo la normativa whistleblowing, possono assumere il ruolo di segnalante e sono quindi destinatari della presente procedura (c.d. “whistleblower”):
- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (inclusi i volontari, i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, e i somministrati);
- soci;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d’affari con l’ente, in maniera stabile (ad es. collaboratori continuativi, lavoratori autonomi, consulenti, fornitori, business partner).
Oltre alle violazioni segnalate durante il periodo in corso, godono delle protezioni previste dal Decreto anche le segnalazioni effettuate durante il processo di selezione per la società o nelle fasi precontrattuali, quelle relative al periodo di prova e le segnalazioni effettuate dopo il termine del rapporto di lavoro, se riferite a fatti avvenuti in costanza dello stesso.
Oltre che al segnalante, le misure di protezione vengono riconosciute:
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Canale di segnalazione.
Canale interno.
F.lli Corradini S.r.l. ha deciso di dotarsi del canale interno di segnalazione, tramite il quale è possibile, unicamente per i soggetti legittimati indicati nel paragrafo precedente, inviare segnalazioni riguardanti le violazioni indicate in precedenza.
Il responsabile del canale interno di segnalazione è stato individuato nella figura dell’Organismo di Vigilanza contattabile, oltre che per il tramite del medesimo portale, all’indirizzo e-mail valeria.bortolotti@studiovblex.it, all’indirizzo di PEC valeria.bortolotti@ordineavvmodena.it ovvero anche per posta scrivendo a: “Organismo di Vigilanza Fratelli Corradini S.r.l. c/o Avv. Valeria Bortolotti, Piazzale Paolo Teggia n. 9 int. S, 41049, Sassuolo (MO).
Il Gestore delle segnalazioni può condividere il contenuto delle segnalazioni nei casi in cui ciò si riveli necessario. Nel condividere tali informazioni, tuttavia, egli non potrà rivelare l’identità del segnalante o dei soggetti coinvolti e tutelati dalla normativa senza il consenso degli stessi, né ogni altra informazione che consenta, direttamente o indirettamente, di individuare tale identità.
In particolare, F.lli Corradini S.r.l. ha predisposto due modalità di segnalazione interna.
- SEGNALAZIONE SCRITTA TRAMITE CANALE INFORMATICO
Il canale informatico è accessibile direttamente dal sito web della Società, che si affida alla piattaforma “Segnalazioni.net” fornita da DigitalPa S.r.l. e raggiungibile al link https://fratellicorradini.segnalazioni.net. Tale modalità è idonea a garantire la riservatezza del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti tutelati dal Decreto, nonché il corretto trattamento dei dati personali in ottemperanza a quanto disposto dall’artt. 4 e 13 D. Lgs. 24/2023 e delle norme contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. GDPR).
La piattaforma consente, tramite la compilazione di un modulo guidato da parte del segnalante, di inviare una segnalazione, nonché di gestirla e aggiornarne successivamente il contenuto, tramite l’utilizzo di un codice rilasciato unicamente al segnalante. La piattaforma consente, inoltre, di inviare una segnalazione vocale mediante registrazione di un messaggio che viene crittografato e con distorsione della voce.
Le generalità del segnalante, che costui può scegliere di inserire nella segnalazione, sono criptate e dunque non visibili da nessun soggetto al di fuori del gestore della segnalazione.
- SEGNALAZIONE ORALE TRAMITE INCONTRO DIRETTO
Il segnalante può altresì scegliere di essere ricevuto in un incontro diretto con il gestore della segnalazione. È onere del segnalante indicare di voler effettuare una segnalazione whistleblowing e non una segnalazione ordinaria, così da poter garantire il diritto alla riservatezza e ogni misura a tutela del segnalante.
Il gestore si impegna a dare riscontro al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, fissando un appuntamento in un tempo congruo.
L’incontro si terrà in un luogo concordato tra il segnalante e il gestore del canale interno, in uno spazio esterno rispetto alla sede di F.lli Corradini S.r.l., al fine di garantire la riservatezza del soggetto segnalante.
La segnalazione orale è documentata, qualora il segnalante acconsenta, tramite l’utilizzo di uno strumento informatico idoneo alla conservazione e all’ascolto e, in caso di mancato consenso, tramite verbale, che andrà debitamente vagliato, corretto e sottoscritto dal segnalante.
Il Gestore della segnalazione provvederà a definire un luogo idoneo a garantire la riservatezza del segnalante, nel rispetto della normativa.
- SEGNALAZIONE ANONIMA
Il segnalante, optando per il metodo informatico, può disporre che la propria segnalazione venga effettuata in forma anonima, impedendo che il gestore della segnalazione abbia accesso all’identità del segnalante. In tal caso, tuttavia, le segnalazioni sono prese in considerazione soltanto se debitamente circostanziate e dettagliate. Fattori idonei a valutare l’ammissibilità di una segnalazione anonima sono la gravità del fatto segnalato, la credibilità dei fatti e la possibilità di valutare la fondatezza degli stessi in base a fonti alternative. Anche il segnalante anonimo, se successivamente identificato, è destinatario delle tutele del Decreto.
Canale di segnalazione esterno.
Il segnalante può decidere di effettuare una segnalazione esterna presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) se sussiste una delle seguenti condizioni:
- non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o non conformità del canale;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Tale canale, accessibile dal sito internet dell’Autorità https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ tutela la riservatezza del segnalante con misure analoghe a quelle previste dal canale interno.
Divulgazione pubblica.
In presenza delle condizioni di seguito elencate, il soggetto può anche fare ricorso alla divulgazione pubblica, attraverso la quale l’informazione diventa di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- la persona segnalante ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Modalità di gestione del canale interno
I soggetti intenzionati ad effettuare una segnalazione interna devono accedere alla pagina web a ciò deputata all’interno del sito della società direttamente tramite il link
https://fratellicorradini.segnalazioni.net
reso anche disponibile nel documento raggiungibile al link:
https://www.fratellicorradini.it/wp-content/uploads/2023/12/SITO-SEGNALAZIONI_F.LLI-CORRADINI-1.pdf.
Affinché sia garantita la riservatezza del segnalante e la protezione da eventuali misure ritorsive, è altamente consigliato che il segnalante acceda alla piattaforma da un dispositivo personale con rete privata non aziendale.
Effettuando la segnalazione, al segnalante viene rilasciato un codice composto da cifre, tramite il quale egli potrà allegare ulteriore documentazione, ricevere informazioni dal gestore, rispondendo, se del caso, a sue richieste di chiarimento e monitorare la gestione della segnalazione effettuata. Ciò vale anche per il soggetto che decida di procedere in forma anonima.
Tale codice cifrato è l’unico metodo a disposizione del segnalante per poter intervenire su una corretta gestione della sua segnalazione mantenendo la riservatezza e le tutele che gli sono accordate. Se il segnalante smarrisce il codice, egli deve effettuare una nuova segnalazione, con la cura di indicare le informazioni utili per individuare la segnalazione di cui è stato smarrito il codice.
F.lli Corradini S.r.l., tra i metodi messi a disposizione, esprime un deciso favore rispetto al metodo informatico, in quanto dotato di maggior efficienza e capace di garantire maggiore sicurezza al segnalante.
Qualora una segnalazione qualificata come whistleblowing dovesse pervenire ad organo differente rispetto a quello specificamente deputato alla gestione delle segnalazioni, l’organo ricevente ha l’onere di comunicare la segnalazione al Gestore entro 7 giorni, dandone comunicazione al segnalante.
Quando la segnalazione viene inviata, il Gestore procede a dare comunicazione al segnalante dell’avvenuto ricevimento entro 7 giorni dall’acquisizione.
Il gestore valuta l’ammissibilità della segnalazione, procedendo all’archiviazione della stessa se:
- La segnalazione risulta esclusa dalle violazioni segnalabili ex art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto;
- La segnalazione è priva dei presupposti soggettivi necessari, in quanto il segnalante non fa parte delle categorie di soggetti legittimati ai sensi dell’art. 3 del Decreto;
- La segnalazione risulta manifestamente priva dei requisiti minimi per poterla effettuare (ad es. segnalazione fondata su motivi esclusivamente personali).
Il Gestore, inoltre, può richiedere al segnalante di integrare in contenuto informativo fornito con la segnalazione con ulteriori elementi o documentazione. Ciò può accadere nei casi seguenti:
- La segnalazione ha un contenuto eccessivamente generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- La segnalazione è sprovvista di elementi essenziali;
In ragione della possibilità di ricevere richieste di integrazione documentale, si consiglia ai segnalanti di controllare periodicamente lo stato della segnalazione effettuata, così da poter ricevere tempestivamente notizia di ogni vicenda riguardante la segnalazione.
Il Gestore della segnalazione, valutata l’ammissibilità e richieste le integrazioni (se necessarie) provvede a dar seguito alla segnalazione come segue:
- Dispone l’archiviazione, quando la segnalazione si rivela inammissibile al termine degli elementi ad integrazione richiesti;
- Se la segnalazione risulta ammissibile, intraprende l’attività istruttoria, avvalendosi, se necessario, di consulenti esterni;
- Dispone l’archiviazione, trasmettendo la segnalazione all’organo competente, qualora non si tratti di segnalazione whistleblowing ma di altro tipo di segnalazione.
In ogni caso, il Gestore è tenuto a dare riscontro al segnalante entro 3 mesi dall’avviso di ricezione della segnalazione, o, in mancanza di tale avviso, dalla data di scadenza di 7 giorni dal ricevimento. Tale “riscontro” consiste nel fornire ogni informazione necessaria relativa al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Tale riscontro può essere anche meramente interlocutorio, ed in ogni caso il Gestore provvede ad informare il segnalante dell’esito finale della gestione.
Al termine della gestione, viene redatto un report contenente tutte le informazioni e la documentazione riguardante la segnalazione, che viene prontamente archiviato al fine di evitare un improprio accesso a tali informazioni da parte di terzi non autorizzati.
Misure a tutela del segnalante.
Tutela della riservatezza.
F.lli Corradini S.r.l. assicura la presa in carico nei modi anzidetti di ogni segnalazione che possieda i requisiti whistleblowing enunciati, comprese quelle in forma anonima, se correttamente effettuate.
Sussiste l’obbligo da parte del Gestore delle segnalazioni di tutelare la riservatezza del segnalante, in quanto l’identità del segnalante ed ogni informazione relativa alle segnalazioni in grado di manifestare, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate. Di tale tutela, oltre ai segnalanti, godono anche tutte le altre categorie (ad es., facilitatori).
L’obbligo di riservatezza sussiste per ogni modalità di segnalazione whistleblowing, ed è assicurato anche nel caso di una segnalazione anonima dalla quale siano in seguito emerse informazioni in grado di rivelare l’identità del segnalante.
La norma subisce eccezioni nel caso in cui il soggetto segnalato, in ragione della segnalazione che lo riguardava, sia poi stato sottoposto a un procedimento penale, contabile o amministrativo. In tal caso, la legge individua momenti specifici e peculiari per ogni procedimento, in cui il segnalato ha diritto a conoscere l’identità del segnalante. A tal fine, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Decreto.
In caso di procedimento disciplinare a carico del segnalato, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Tale identità può essere rivelata soltanto quando la contestazione sia fondata sulla segnalazione e quando la rivelazione sia indispensabile per la difesa del segnalato, ma solo su consenso del segnalante stesso.
Qualora il segnalante ometta di specificare la natura whistleblowing della sua segnalazione, non dichiarando di volersi avvalere delle tutele derivanti da tale metodo, la segnalazione sarà qualificata come “ordinaria” e riceverà il trattamento previsto dalla società.
All’interno del canale di segnalazione interno tramite piattaforma informatica, F.lli Corradini S.r.l. individua quest’ultima come responsabile del trattamento dei dati durante la fase di gestione della segnalazione.
Divieto di atti ritorsivi.
Nei confronti del segnalante è vietato ogni tipo di atto ritorsivo, ossia qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti, come comportamenti che, se realizzati in ragione della segnalazione, sono da considerarsi atti ritorsivi:
- Licenziamento;
- Demansionamento;
- Trasferimento ingiustificato;
- Sanzione disciplinare;
- Discriminazioni;
- Mobbing;
- Molestie sul luogo di lavoro;
La protezione propria delle segnalazioni whistleblowing è accordata alle seguenti condizioni:
- Il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo delineato dal Decreto;
- La segnalazione sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dal whistleblowing.
Qualora il segnalante effettui una segnalazione al di fuori di quanto previsto dal decreto, inviando una segnalazione che non possiede i requisiti citati, è necessario che dichiari di voler effettuare una segnalazione whistleblowing, per godere delle tutele che ciò gli garantisce.
In caso di compimento di atti ritorsivi, oltre alla nullità degli stessi, si attuano i seguenti rimedi:
- Reintegrazione nel posto di lavoro;
- Risarcimento del danno subito;
- Ordine di cessazione della condotta ritorsiva.
Se si ritiene di aver subito una condotta ritorsiva, è possibile anche rivolgersi al canale messo a disposizione da ANAC per la comunicazione degli atti ritorsivi presuntivamente o effettivamente subiti.
Le misure di protezione non si applicano nel caso in cui il segnalante non abbia fondati motivi per ritenere che le notizie segnalate siano vere e rientrino nell’ambito oggettivo menzionato, o non siano state rispettate le procedure di segnalazione whistleblowing.
Il segnalante decade dalla protezione dagli atti ritorsivi qualora si accerti, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità per i delitti di calunnia o diffamazione, o un illecito civile, per aver riportato informazioni false con dolo o colpa grave. In tali casi F.lli Corradini S.r.l. applica le dovute sanzioni disciplinari.
Limitazione della responsabilità
Non è punibile il segnalante che diffonda informazioni coperte da segreto (esclusi i segreti di cui all’art.1 co. 3 del Decreto), o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali o diffonda notizie offensive della reputazione del segnalato qualora, al momento della segnalazione, sussistessero concreti motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione di tali informazioni fosse necessaria ai fini della segnalazione.
Per fruire di tali limitazioni di responsabilità, è necessario che la segnalazione sia stata effettuata nell’ambito dell’art. 16, ossia nel rispetto delle procedure previste dal Decreto e in presenza di fondati motivi sulla veridicità delle informazioni segnalate, nonché nel rispetto dell’ambito oggettivo previsto dall’art. 1.
Nei casi appena menzionati, è altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche civile e amministrativa.
Misure a sostegno dei segnalanti.
ANAC mette a disposizione sul proprio sito internet istituzionale l’elenco di enti deputati a fornire assistenza e consulenza a titolo gratuito ai segnalanti relativamente alle modalità di segnalazione, alla protezione dalle ritorsioni, ai diritti della persona coinvolta, nonché alle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Sistema sanzionatorio.
Il Decreto, in caso di alcune violazioni delle norme descritte, prevede un elenco di sanzioni nei confronti della Società, per le quali si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art. 21 D. Lgs. 24/2023.
Conservazione dei dati relativi alle segnalazioni
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 del Decreto, le segnalazioni e la documentazione ad esse correlate devono essere conservate soltanto per il tempo necessario al trattamento, che non può in ogni caso superare il periodo di 5 anni dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, a partire dal termine di 7 giorni dall’invio della segnalazione.
PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE CLICCA QUI:
https://fratellicorradini.segnalazioni.net